Art. 4.
(Princìpi generali a tutela degli utenti).

      1. Sono princìpi generali del sistema delle comunicazioni sonore e televisive

 

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nazionale, regionale e locale, a tutela dell'utente:

          a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, a un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

          b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, fermo restando, comunque, che sono vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, fatte salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque prevedono l'obbligo di adottare un sistema di controllo specifico e selettivo;

          c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali e oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalla legislazione vigente;

 

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          d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalla legislazione vigente in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;

          e) la trasmissione di apposita rettifica collocata nel medesimo spazio e con analogo ascolto quando l'interessato si ritiene leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

          f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica per la diffusione via satellite;

          g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che hanno ad oggetto eventi, nazionali e no, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto aventi particolare rilevanza per la società;

          h) la facilitazione della ricezione da parte delle persone con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria;

          i) la garanzia che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo sia effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in

 

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conformità alla legislazione vigente in materia.